IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Mohamed  Walid  e' stato tratto in arresto in flagranza del reato
di  cui  all'art. 14,  comma 5-ter/quinquies d.lgs. n. 286/1998, come
modificato  dalla legge 189/2002, in data 8 gennaio 2004 e presentato
all'odierna  udienza  per  il  giudizio  di  convalida  e contestuale
giudizio  direttissimo,  per  essersi trattenuto nel territorio dello
Stato  in  violazione dell'ordine impartito dal questore di Catanzaro
del 20 gennaio 2003 notificatogli in data 22 gennaio 2003.
    Sentite la pubblica accusa e la difesa in udienza di convalida.
    Invero  non  si  puo'  non  rilevare  come  appaia ravvisabile un
contrasto  tra  l'art. 14, comma 5-quinquies e gli artt. 13 e 3 della
Costituzione.
    Preliminarmente,  giova evidenziare sul punto che gia' in passato
il  Giudice delle leggi ha senz'altro ritenuto ammissibile in diritto
il sindacato sulle scelte del legislatore in materia di selezione dei
casi  legittimanti  l'arresto  obbligatorio  in  flagranza (cfr. ord.
Corte cost. 92/260).

                             Nel merito

    Il  contrasto  con  l'art. 13  appare sorgere, laddove tale norma
statuisce  che «la liberta' personale e' inviolabile», prevedendo che
solo  «in  casi  di  necessita'  e urgenza .... autorita' di pubblica
sicurezza  puo' adottare provvedimenti provvisori .... » di carattere
restrittivo  della  liberta'  personale  da sottoporsi al giudizio di
convalida.
    Si   osserva,   infatti,   come   la  norma  in  esame  introduca
nell'ordinamento  un'ipotesi  di  arresto  in  flagranza per un reato
contravvenzionale  che  appare  del  tutto  eccezionale rispetto alla
disciplina  ordinaria  della  materia  (cfr.  le  ipotesi di cui agli
artt. 380  e  381  c.p.p.), estendendo in tal modo la possibilita' di
intervento  coercitivo  «d'urgenza»  ad una situazione di fatto dallo
stesso  legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto
a tutte le altre ipotesi gia' previste dalla legge;
    Si  evidenzia  inoltre, sotto altro profilo, che alla fattispecie
di  reato  in parola non risulta applicabile alcuna misura cautelare;
ed invero se il comma terzo dell'art. 13 Cost. viene a configurare il
potere  di iniziativa dell'autorita' di Pubblica Sicurezza in materia
come  una  forma  eccezionale  di  anticipazione  dell'intervento del
giudice,  nella fattispecie in questione sembra, invece, configurarsi
un'ipotesi  di  attribuzione  diretta alle autorita' di polizia di un
autonomo   potere   di   coercizione   (consistente   nella  concreta
possibilita'  di imporre una limitazione della liberta' personale per
un  periodo  che  arriva  sino  alle  48  ore), che se e' vero che e'
soggetto al controllo successivo dell'autorita' giudiziaria, tuttavia
non  trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto
dalla  legge  in  capo  al  giudice  (unico  soggetto  cui  e' invece
riconosciuto  dalla  Carta costituzionale il potere di incidere sulla
liberta' delle persone).
    In  relazione  poi alla specifica statuizione di «obbligatorieta»
dell'arresto,  va  segnalata l'evidente disparita' di trattamento che
viene  a configurarsi tra l'ipotesi in esame rispetto a quella di cui
all'art. 13,  comma  13-ter  della  medesima legge, in cui si prevede
un'ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale assoggettata
ad  una  piu'  complessa  valutazione,  ai sensi dell'art. 381, comma
quarto  c.p.p.,  gia' da parte della autorita' di polizia procedenti)
sia all'ipotesi di cui all'art 13, comma 13 sostanzialmente analoga a
quella  qui in esame, sia addirittura all'ipotesi di cui all'art. 13,
comma  13-bis  (sempre nella stessa materia) sanzionata come delitto,
con  una  pena  da  uno  a  quattro anni di reclusione e per la quale
parrebbe  quindi  anche  prevista  la possibilita' di applicazione di
misure cautelari: pertanto anche per questo aspetto la norma in esame
non  appare  rispettosa dei limiti della stretta «necessita» previsti
dall'art. 13, comma terzo Cost.
    Alla  luce  delle  argomentazioni  teste'  esposte ritiene questo
giudice  che  sussistano  seri  dubbi  di legittimita' costituzionale
della  norma  in  esame,  e  che  da  cio'  consegua la necessita' di
sospensione  del  procedimento in oggetto per sottoporre la questione
al Giudice delle leggi.
    La  necessita'  di  sospensione  del procedimento impone comunque
l'immediata  remissione  in  liberta'  dell'imputato  in  assenza  di
adeguato titolo detentivo.